Statuto

associazione ref

Statuto

DENOMINAZIONE

1) E’ costituita l’associazione Socio-Culturale denominata

“REF (RICERCA, EDUCAZIONE E FORMAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA QUALITÀ DELLA VITA DELL’AMMALATO)”

SEDE

2) L’associazione ha sede in Milano via Morimondo n.5. Potranno essere istituite sedi secondarie.

NATURA E DISCIPLINA NORMATIVA

3) L’Associazione è retta dal diritto italiano ed è disciplinata dalle norme di questo statuto, dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile, dalle norme che disciplinano le attività di volontariato, dalla Legge 11 AGOSTO 1991 N. 266, dalla Legge Regione Lombardia n.22 del 24/7/1993, dalla Legge 4 Dicembre 1997 n. 460 e delle relative norme di attuazione, nonchè dalla Legge n.383 del 7/12/2000 e dalle ulteriori normative di riferimento.

DURATA

4) L’associazione ha durata illimitata

SCOPI

5) L’associazione, nel contesto del volontariato cui è ispirata, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, intende operare nei settori di “assistenza sociale e socio-sanitaria” e di “formazione” e si propone di promuovere e sostenere servizi, progetti e studi clinici nel campo delle cure palliative a pazienti affetti da malattie croniche, progressive e in fase avanzata, improntate al rispetto dei valori umani e al sostegno psicologico in modo da garantire ai malati e alle loro famiglie la migliore qualità di vita possibile. In particolare l’ associazione promuoverà la stesura di protocolli e collaborerà alla sperimentazione di modelli assistenziali di medicina “integrata” con l’utilizzo, come terapie coadiuvanti, di tecniche di medicina olistica e naturale; organizzerà seminari ed eventi culturali nel campo scientifico, medico e sociale, che abbiano connessione con la cura dei pazienti cronici, gravi o terminali; promuoverà corsi di elaborazione della malattia e del lutto; promuoverà attività di formazione e sensibilizzazione,in particolare nei confronti di operatori sanitari, volontari, sostenitori e, in generale, della pubblica opinione offrendo strumenti di arricchimento e autoformazione ai soggetti che si trovano in stato di bisogno ed ai loro familiari. Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione di operatori volontari, orientata ad una crescita di consapevolezza, responsabilità e impegno, e all’aggiornamento e supervisione degli stessi, con lo scopo di valorizzare l’opera.

Per la realizzazione di questi obiettivi, l’associazione intende operare nella rete dei servizi socio-sanitari già esistenti , quale ospedali, università, medicina del territorio, strutture pubbliche o private, sedi di scuole e corsi di formazione nelle varie discipline mediche/paramediche convenzionali o di medicina olistica e naturale, associazioni e istituzioni pubbliche e private che operano con analoghe finalità.

L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

6) L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

7) Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.

Le prestazioni fornite dai Soci non possono essere retribuite.

L’associazione, per il perseguimento dei propri scopi, si avvarrà dell’opera personale, volontaria e gratuita, dei propri aderenti, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall’associazione stessa. L’associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo, pur rimanendo prevalente l’opera degli aderenti volontari.

8) L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione.

Le quote sono intrasferibili.

9) L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’articolo 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 7.

Contro il provvedimento di esclusione l’associato può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri (di cui al successivo art. 23) entro 20 giorni dalla comunicazione.

PATRIMONIO

10) L’associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

– quote associative;

– contributi degli aderenti;

– contributi di privati, imprese, enti e fondazioni;

– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

– entrate derivanti da attività promozionale e di raccolta fondi, nonchè commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

11) Sono organi dell’associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei Revisori;

– i Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

12) L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’articolo 7 ed è ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

– la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’associazione;

– il bilancio dell’esercizio sociale.

L’assemblea delibera inoltre in merito:

– alla nomina del Consiglio Direttivo;

– alla nomina del Collegio dei Revisori;

– alla nomina dei Probiviri;

– ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

13) Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

14) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l’assemblea e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Peraltro le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo, dello statuto e di scioglimento dell’associazione, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15) L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, anche non soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

16) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri se il Consiglio è composto da non più di cinque membri; oltre, su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

17) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte dei poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione, nomina il Comitato Scientifico, il Tesoriere, nonchè il Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio .

PRESIDENTE

18) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente (se non già nominati dall’assemblea).

Il Presidente dura in carica per tutto il mandato.

Al presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

COMITATO SCIENTIFICO – COMMISSIONI DI STUDIO E LAVORO

19) Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di Studio e Lavoro, composti da un numero illimitato di esperti nei settori in cui opera l’associazione.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

20) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

21) L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. E’ escluso qualsiasi rimborso ai Soci.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea, sceglieranno l’organizzazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

22) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

23) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, tra non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

NORME APPLICABILI

24) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1 Titolo II del Codice Civile, nonchè eventualmente quelle previste dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla Legge n.383 del 7/12/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.